Cooperazione contro la criminalità organizzata: gli Stati dell’UE sono pronti alla creazione della nuova agenzia europea.
20 luglio 2021: la Commissione decide di presentare un pacchetto legislativo che allunghi il passo nella lotta al riciclaggio di denaro, coordinandosi con il solco tracciato dalla fondazione della Procura Europea nel 2017. Dopo anni di ricerca e studio, susseguiti da testi normativi sempre più completi, la Commissione cambia il modus operandi utilizzato fino a quel momento. Era tempo di risolvere il problema all’origine, armonizzando l’azione degli Stati membri in modo più incisivo.
Le ragioni di questa scelta sono riconducibili a due motivi. Questi possono apparentemente sembrare lontani, ma in realtà sono ora più che mai complementari in quanto rappresentano le facce opposte della stessa medaglia.
Il primo è di ordine temporale-metodologico. Negli ultimi vent’anni infatti l’interconnessione di mezzi, persone e capitali è cresciuta in modo esponenziale e ha dato la possibilità a criminali e malfattori di estendere la propria rete criminosa, al pari di altri settori economici.
Il riciclaggio di denaro non è stato da meno: metodi arcaici quali la creazione di lavanderie o pizzerie di facciata, utili per mascherare entrate ed uscite illecite, sono rimasti metodi utilizzati, ma pur sempre rudimentali. Nell’era di criptovalute e dei bonifici istantanei, non è più possibile guardare al riciclaggio solo come a un fenomeno di scambio di valigette, al contrario, è doveroso rendersi conto che le possibilità sono infinite e i mezzi per contrastarlo ancora insufficienti.
Il riciclaggio – money laundering in inglese – è infatti quel fenomeno attraverso il quale i proventi illeciti, derivanti cioè da un reato non colposo (secondo il dettato dell’articolo 648-bis del Codice penale), vengono reinseriti nel mercato regolamentato tramite un’operazione o un’attività lecita. Il riciclaggio necessita dunque che prima sia stato commesso un altro reato dal quale si è tratto profitto, il c.d. reato presupposto. Il novero di questi ultimi è ampio, si possono trovare reati comuni (in Italia) quali l’evasione, reati di organizzazioni criminali quali il traffico di stupefacenti o di esseri umani e, negli ultimi anni, anche reati particolari come quello di disastro ambientale.
Ai giorni nostri il fenomeno ha raggiunto una scala globale. Il momento del reinvestimento del guadagno illecito (in inglese placement) è realizzato tramite diversi metodi, tra cui l’acquisto di azioni o partecipazioni, oppure la creazione di trust o società di comodo con sede legale in paradisi fiscali. Tutto ciò avviene tramite una sequenza di operazioni bancarie più simili ad una staffetta olimpionica che ad uno scambio economico. In questi casi ripercorrere il tragitto compiuto dal denaro illecito è estremamente complicato: oltre al problema dell’elevata competenza dei metodi utilizzati dai criminali per riciclare, infatti, è necessario un movimento avvolgente e coordinato di tanti soggetti, a livello nazionale, europeo ed internazionale.
Questo porta al secondo motivo, che è di puro ordine pratico. A fronte degli scandali finanziari dell’ultimo decennio[1], che hanno visto implicati soggetti da ogni dove, è parso palese il limite a cui sono destinati gli Stati agendo soli: la mancanza di una rete ampia di informazioni che renda più facile il lavoro delle procure, delle Financial Intelligence Unit (FIU) e degli intermediari finanziari e non.
Nel mondo dell’Anti Money Laundering (AML), infatti, i soggetti c.d. obbligati (quali banche, professionisti e tanti altri [2]), coloro cioè che hanno a che fare con transazioni economiche elevate, hanno il compito di segnalarle nel momento in cui le ritengano sospette. Non saranno però segnalate alla Procura, bensì all’Unità di Informazione Finanziaria nazionale, che rappresenta l’autorità-filtro. Secondo gli studi e gli approfondimenti del caso di specie e del fenomeno del riciclaggio in generale, sarà lei (FIU) a valutare se un’operazione è degna dell’attenzione dell’organo investigativo (la Procura) oppure no.
Il ruolo filtro delle FIU in tutti gli Stati è tanto fondamentale quanto lo è la loro connessione con le altre FIU, per uno scambio informativo e metodologico che porti ad una reale e credibile evoluzione dei mezzi utilizzati per combattere il riciclaggio.
Per tali ragioni, la Commissione, nella sua proposta di luglio, chiede al Parlamento e al Consiglio europei di istituire l’AMLA (Anti money Laundering Agency). Questa agenzia avrà diversi compiti quali, ad esempio, la supervisione dei soggetti considerati più a rischio[3], ma soprattutto dovrà essere il ponte tra le varie FIU europee, promuoverne le analisi, coordinare le valutazioni delle minacce e mettere a disposizione mezzi di intelligenza artificiale più evoluti rispetto a quelli esistenti, creando così quella rete di cui si sente la mancanza.
Oltre a questa innovazione, la Commissione propone altri tre campi di intervento: un regolamento sulla nozione titolare effettivo, una sesta direttiva AML ed una revisione del regolamento UE 2015/847 sul trasferimento di fondi tramite cripto-attività.
Per una cooperazione efficace servono delle interpretazioni comuni di nozioni e procedure. Per questo motivo la Commissione vuole intervenire su un punto fondamentale del sistema AML, il titolare effettivo. In Italia ed in Europa, le interpretazioni su tale nozione sono state inflazionate dalla dottrina[4] la Commissione con questa proposta ne vuole creare una univoca a livello europeo.
Titolare effettivo è qualsiasi persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un soggetto giuridico, un trust espresso o un istituto giuridico affine, nonché qualsiasi persona fisica per conto della quale o a favore della quale è realizzata un’operazione o un’attività[5]. È l’articolo 42 della proposta di regolamento che individua la soglia minima del 25 % di partecipazione societaria per essere considerati titolari effettivi. Inoltre, il comma successivo non si dimentica del c.d. “controllo con altri mezzi”, tramite il quale una persona potrebbe controllare la società senza figurare tra l’assetto proprietario.
Nel flusso informativo della lotta al riciclaggio risulta fondamentale inquadrare il titolare effettivo, essendo questa la chiave verso la comprensione di quali Stati e quali autorità devono essere incluse nella supervisione del caso di specie.
Non si comprende invece per quale ragione l’Italia sia uno dei tre Stati membri dell’UE a non avere ancora un registro dei titolari effettivi. Ognuno degli altri Stati membri ha messo a disposizione tali registri informatici, in cui vengono fornite le generalità dei titolari effettivi, rendendo così il sistema più trasparente ed accessibile. Certo che ogni Stato calibra le modalità di accesso secondo l’ordine giuridico nazionale, ma in generale si può ritenere che qualsiasi soggetto obbligato di un paese membro possa poter conoscere l’informazione di cui necessita.
Sebbene il sistema di Anti Money Laundering ponga dei problemi su diversi fronti – quali ad esempio il bilanciamento tra lo scambio di informazioni e la protezione dei dati personali, oltre che rispetto alla natura giuridica delle FIU, che in alcuni paesi sono considerati organi investigativi, mentre in altri sono parte del sistema amministrativo – questi problemi non possono impedire agli Stati membri di approfondire la materia.
L’evoluzione tecnologica mette tutti noi nella posizione di intravedere ciò che avviene entro i confini europei ed internazionali, i fenomeni illeciti che ci circondano hanno una portata immensa e spesso si ha la sensazione di essere completamente impotenti. Probabilmente è così. È altrettanto vero però che si rischia di perdere di vista il motivo per il quale è necessario intervenire: bambini, uomini, donne, animali e risorse naturali sono tutti colpiti da questo fenomeno. In un’ottica interventista, di protezione del globo indipendentemente dai confini nazionali, il sistema AML si integra alla perfezione.
Neutralizzare totalmente la natura criminale presente nell’essere umano non sarà mai possibile, ma evolvere la rete di cooperazione a livello UE ed internazionale è lo sforzo minimo per arginarla e così salvaguardare ecosistemi e vite altrettanto reali.
Note:
[1] Tra i tanti: casi Danske Bank, Panama Papers, Pandora Papers, https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/about-pandora-papers-leak-dataset/;
[2] Articolo 3 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 90, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg;
[3] Articolo 12 della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0421&from=EN;
[4] Per approfondire, Paolo Iemma e Nadia Cuppini, Antiriciclaggio: la babele del titolare effettivo del 27 febbraio 2020, https://www.dirittobancario.it/art/antiriciclaggio-la-babele-del-titolare-effettivo/;
[5] Considerando 22 della proposta di Regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0420&from=EN;



