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IL DDL ZAN AL DI LÀ DELL’INDIGNAZIONE

2 Novembre 2021

Partiamo da una certezza: il Ddl Zan è una legge manifesto. Manifesto sventolato dalle forze di sinistra per affermare che loro lottano per i diritti civili (non durante la campagna elettorale però), osteggiato dalle forze di destra che ritengono di tutelare la libertà di opinione. 

Il dibattito fra queste due posizioni? Nullo. 

Gli obiettivi di questa legge sono condivisibili? Certo. 

La concreta realizzazione del Ddl Zan? Ecco, questo non è interessato (quasi) a nessuno.

COSA DICE IL DDL

Partiamo dall’articolo 1: questo fornisce delle definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Si tratta di definizioni indispensabili per l’applicazione della legge stessa, la quale utilizza spesso questi termini in seguito. Il problema sta nel fatto che le scienze umane non hanno ancora raggiunto una definizione univoca per questi termini, ma il diritto necessita di confini chiari, specie quando si tratta di norme penali. Ecco, quindi, che alcune di queste definizioni risultano essere talmente generali da essere quasi inutilizzabili: “per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso”.  Ora, voi vi dovete immedesimare in un giudice penale e immaginare di comminare una pena, magari addirittura il carcere, sulla base di questa definizione (spoiler: di fronte a casi di incertezza il giudice penale assolve).

Il Ddl prosegue prevedendo l’introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice e un’aggravante (articoli 2 e 3). Qui veniamo al merito della questione. Innanzitutto, per quelli che hanno gridato che senza il Ddl ci saranno gravi episodi di violenza e discriminazione privi di tutela: falso! Ovviamente tutti i reati consistenti in atti di violenza sono puniti dalla legge. E per quelli che osservano che non è prevista una specifica aggravante: ancora falso. Esiste l’aggravante di cui all’articolo 61 del Codice penale, la quale prevede un eventuale aumento di pena per i reati che siano stati commessi per motivi abbietti o futili (fra i quali rientra, ad esempio, l’omotransfobia).

Al di là di questo però, dubito fortemente dell’efficacia deflattiva degli aumenti di pena, o come dice Francesco Costa: “se in Italia bastasse aumentare le pene per risolvere comportamenti antisociali, violenti o illegali, saremmo la Danimarca, perché l’unica cosa che facciamo in Italia di fronte a qualunque problema sociale è sempre aggravare le pene”.

Propongo uno spunto di riflessione sulla funzione della pena: chi crede ancora che abbia carattere rieducativo? Si combatte l’odio con altro odio?

Questo articolo è da leggere assolutamente: “Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché́ le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché́ non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti” (art. 4). Da un punto di vista giuridico è incomprensibile: prima si sancisce la nota libertà di opinione, che però è già prevista dalla Costituzione, quindi perché ripeterlo? Poi, si individuano con una clausola ampissima delle esclusioni. Quindi, è una clausola di salvaguardia o una norma incriminatrice? È l’apice del compromesso politico, che, in quanto tale, non significa nulla.

A questo punto è doveroso soffermarsi sull’articolo 7, che è l’unico ad occuparsi di sensibilizzazione sul tema. Il limite qui sta nel fatto che si tratta di una disposizione del tutto insufficiente rispetto all’obiettivo. Può una giornata all’anno, con annesse fantomatiche attività scolastiche, sensibilizzare le persone? Forse un po’, però si può fare decisamente di più. Gli insegnanti dovrebbero essere formati, dovrebbe essere una questione che viene vissuta come normale nella quotidianità, non un argomento di cui parlare una volta all’anno. Inoltre, la scuola non è l’unico strumento con il quale promuovere la coscienza sociale (si pensi alla nostra amata RAI, ad esempio).

LA LEGGE PENALE NON AFFERMA DIRITTI

Questo tema si collega con quello noto dell’ipertrofia legislativa che sta massacrando il nostro ordinamento. Quello che però mi ha sorpreso ultimamente, è come questa ipertrofia sia stata interiorizzata dalle persone. Sembra che per qualsiasi cosa debba essere formulata una legge. Ma non è così. Attenzione! non sto dicendo che non sia opportuno legiferare in materia, solo, non credo che lo strumento penale, e il Ddl Zan in particolare, siano la soluzione più efficace.

Gli atti violenti a sfondo discriminatorio non vengono commessi sulla base di una presunta impunibilità da parte del reo, ma a causa di divergenze ideologiche. Quindi, posto che maggiori pene non avrebbero praticamente alcun impatto pratico, concentriamoci su istituti efficaci: parifichiamo le unioni civili alla famiglia, dibattiamo su adozioni e gestazione per altri, implementiamo i diritti, non le pene.

IL GIUDICE PENALE NON È UN’ARTISTA

Pensiamo al ruolo del giudice penale nel nostro ordinamento. A differenza dei sistemi di common law, il Italia il giudice ha il dovere di applicare la legge. In ambito penale il margine di interpretazione del magistrato deve essere ridotto al minimo, altrimenti vengono meno le garanzie fondamentali poste a tutela degli individui. Un soggetto infatti può essere punito solo sulla base di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, così che egli possa sempre prefigurarsi le conseguenze sanzionatorie delle proprie azioni. Ecco che, però, se le norme penali hanno portata indefinita, ed il giudice deve intervenire con una interpretazione libera, tutto il sistema crolla. Senza contare che l’opinione pubblica non è pronta a giudici che applichino la legge in modo, per così dire, creativo.

Faccio un esempio: l’ex p.m. Carlo Nordio in Commissione Giustizia al Senato ha detto che il Ddl è ambiguo, perché “anche la pedofilia è un orientamento sessuale”. Ora, questa opinione è sicuramente discutibile, anche solo perché la pedofilia è un disturbo di salute mentale secondo il manuale MSD. Il fatto però è che lui è un (ex) magistrato, e tu che leggi probabilmente sei l’opinione pubblica.

Un’argomentazione che ho sentito spesso è stata “meglio una legge ora, anche se fatta male, piuttosto che nessuna legge”. Ecco, io non penso sia così. Mi sembra il retaggio di un mindset al quale siamo stati abituati, come quando alle politiche “si vota il meno peggio”. Abbiamo bisogno di poche leggi e fatte bene, pretendiamo di più.

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