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IL FILM YARA E LA SPETTACOLARIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA

26 Novembre 2021

Dopo Sulla mia pelle e Amanda Knox, anche il caso di Yara Gambirasio trova il suo spazio su Netflix. 

Questo film è stato subito criticato per via del fatto che i genitori della ragazza non ne hanno approvato la realizzazione. In realtà, legalmente non è necessaria un’autorizzazione, in quanto si tratta di una vicenda di interesse pubblico, per cui vale il diritto di informazione. 

Quello che è giusto chiedersi però è: dove si colloca il confine fra informazione e spettacolarizzazione? 

Se si guarda all’intera vicenda investigativa e giudiziaria, sono stati molti gli eventi che, mascherati da esigenze comunicative, hanno valicato il limite dell’interesse pubblico, a favore, di volta in volta, dell’interesse del portatore della notizia. 

Questo è dovuto al fatto che si è persa la dimensione processual penalistica del caso, sostituita dall’esigenza di dimostrare la colpevolezza dell’imputato non più solo ai giudici, ma anche all’opinione pubblica. 

UNA PROVA “IMPROBABILE”

Il primo e più grave esempio di ciò si è visto nella condotta della Procura. Questa, prima del giudizio, aveva passato alla stampa un video nel quale si vedevano diversi spezzoni contenenti il medesimo furgoncino bianco di proprietà dell’imputato che circolava nella zona in cui sarebbe avvenuto il sequestro della ragazza. Lo scopo era quello di provare che il soggetto si era aggirato spesso nei dintorni del luogo, ma il problema sta nel fatto che il video in realtà era frutto di un montaggio di fotogrammi, in cui solo uno dei furgoni ripresi poteva essere effettivamente attribuito all’imputato. La procura era ben consapevole di ciò, e infatti il filmato non era stato prodotto come prova nel processo. 

Il fatto che si trattasse di un’operazione mediatica si evince proprio dal verbale del processo in un dialogo avvenuto fra il colonnello Lago, comandante del Ris, e l’avvocato della difesa

Avvocato: “Colonnello lago, abbiamo visto questo video proiettato migliaia di volte. Perché adesso lei ci dice che solo uno di questi furgoni è stato effettivamente identificato come quello di Borsetti”

Colonnello: “Perché dice questo avvocato?”.

Avvocato: “Perché, colonnello, sommare un fotogramma con il furgone di Bossetti con un altro fotogramma di un altro furgone è come sommare pere e banane!”.

Colonnello: “Questo video è stato concordato con la procura a fronte di pressanti e numerose richieste di chiarimenti della circostanza che era emersa”.

Avvocato: “Cosa vuol dire colonnello?”.

Colonnello: “É stato fatto per esigenze di comunicazione. È stato dato alla stampa”. 

UN TWEET DI TROPPO 

Non si è fatto scappare la possibilità di sfruttare la risonanza mediatica nemmeno l’allora ministro dell’Interno Angelino Alfano, il quale, a indagini ancora in corso, e prima che la procura avesse divulgato la notizia dell’arresto dell’allora indagato, già twittava: 

Qualcuno deve avergli ricordato di qualche garanzia costituzionale, perché poco dopo…

RICORSO ALLA CORTE DI YOUTUBE 

Dalla chiusura delle indagini a oggi, sono intervenute tre sentenze che hanno affermato concordemente la colpevolezza dell’imputato, sono state rigettate le richieste di riesame delle prove, e persino la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato “inammissibile” il ricorso presentato dai legali del condannato. 

Dal punto di vista giudiziario il caso sembrerebbe granitico, eppure, l’avvocato della difesa, Claudio Salvagni, non si esime dal rilasciare dichiarazioni in contesti totalmente inappropriati. 

Questa intervista tratta di materie complesse sia dal punto di vista giuridico che scientifico e viene rilasciata ovviamente senza alcun tipo di contraddittorio. 

Ma qual è lo scopo di tutto ciò? Che valore informativo ha un contenuto di questo genere? 

L’avvocato ovviamente presenta la sua posizione con argomentazioni che il pubblico medio potrebbe ritenere persuasive, eppure tutto il contesto è subdolo. 

Non si può ritenere che Salvagni agisca in buona fede, le pronunce giurisdizionali ci sono e sono inequivocabili, se ci sono le basi per un riesame è solo un giudice che può stabilirlo. Eppure, dal dialogo lo spettatore si fa subito avvocato, magistrato e poi anche giudice, credendo di formarsi un’opinione in merito. Non è così. Le opinioni che rilevano sono solo quelle che si formano in giudizio, sulla base di prove e nel rispetto delle garanzie costituzionali. 

RISPOSTE NORMATIVE

La problematicità della questione non è passata inosservata agli occhi del legislatore. Ad agosto, infatti, il governo ha approvato un decreto con cui si è data attuazione a una direttiva europea del 2016, che richiedeva agli Stati membri di rafforzare le normative in materia di presunzione di innocenza, di modo da garantire che gli imputati siano effettivamente presentati come colpevoli solo dopo la sentenza definitiva. 

In particolare, un articolo del decreto legislativo riguarda i titoli dati ai processi e alle indagini. Si pensi a casi come “mafia capitale”, “mani pulite” o “angeli e demoni”. Ecco, questi nomi a volte sono di matrice giornalistica, ma in realtà spesso vengono coniati dagli stessi organi inquirenti. Si tratta di nomi brevi e accattivanti, perfetti per i titoli da prima pagina, meno perfetti per le garanzie degli indagati. Il soggetto assolto nel corso del processo “mafia capitale” si porterà sempre dietro il fardello di esserne stato parte, peraltro senza lasciare spazio a dubbi circa i reati che gli potevano essere contestati.

A tal proposito, la normativa adottata vieta di assegnare alle operazioni giudiziarie titoli lesivi della presunzione di innocenza, quindi, in teoria, in futuro non dovremmo più assistere a queste fantasie lessicali.

Un secondo punto della normativa riguarda i rapporti fra procura e stampa. Si stabilisce che tali rapporti siano gestiti solo dal procuratore o da soggetti da lui appositamente delegati e che le informazioni possano essere divulgate solo in presenza di un pubblico interesse e tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa. 

Ora, che i rapporti con la stampa potessero essere gestiti solo dal procuratore in realtà era già previsto. Il fenomeno per cui troppe informazioni diventano di dominio pubblico nel corso del giudizio, se non già nel corso delle indagini preliminari, non è dovuto all’assenza di normativa, ma alla mala fede dei soggetti che maneggiano tali notizie.

MENO SENTIMENTALISMI

È evidente che casi di cronaca come quello di Yara Gambirasio possano provocare grandi movimenti emotivi. Tuttavia, i diversi operatori professionali, fra cui soprattutto stampa e politica, dovrebbero limitarsi a una cronaca oggettiva, astenendosi da narrazioni spettacolarizzanti.

Infine, è improprio oltre ogni limite il coinvolgimento delle Procure in queste dinamiche. La magistratura è un potere dotato di autonomia per un motivo evidente, ossia evitare influenze esterne nell’amministrazione della giustizia.

Per quanto i media possano dare un’apparenza diversa, le dinamiche processuali e l’applicazione del diritto sono fatti complessi che devono essere trattati con la giusta freddezza. Così come un chirurgo non dovrebbe operare la propria figlia, così i magistrati non dovrebbero essere coinvolti emotivamente nei fatti che indagano e giudicano. Ogni narrazione contraria, come quella proposta da Netflix che, tra l’altro fa un pessimo sentimentalismo sul fatto che la p.m. sia donna e madre, è dannoso allo scopo primario del processo, ossia alla ricostruzione della verità giudiziale. 

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