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L’UE ATTIVA IL MECCANISMO STATO DI DIRITTO CONTRO L’UNGHERIA: WHAT’S NEXT?

19 Maggio 2022

Pochi giorni dopo la conferma di Orbán alla guida del Paese, la Commissione europea ha annunciato l’avvio del meccanismo di condizionalità che subordina l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto nei confronti dell’Ungheria. 

A quasi un anno e mezzo dall’entrata in vigore del Regolamento 2020/2092, infatti, la presidente della Commissione europea ha incaricato il Commissario per il Bilancio Hahn di inviare una notifica formale all’Ungheria per informare lo Stato membro della propria decisione di attivare la procedura nei suoi confronti.

In particolare, pare che la preoccupazione principale della Commissione, questa volta, sia legata ai livelli di corruzione del Paese.

Che cosa è meccanismo di condizionalità?

Al termine di un lungo e travagliato iter di negoziazioni, il 16 dicembre 2020 è stato definitivamente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il Regolamento 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione europea. 

Il nuovo Regolamento stabilisce le norme necessarie per la protezione del bilancio in caso di violazioni dello Stato di diritto negli Stati membri, introducendo un meccanismo che subordina la distribuzione dei fondi europei all’effettivo rispetto della rule of law

L’idea di fondo del Regolamento è quella per cui soltanto in presenza di un effettivo rispetto dello Stato di diritto si possa avere fiducia che la spesa dell’UE negli Stati membri sia sufficientemente tutelata. Se lo scopo del Regolamento è quindi da un lato quello di proteggere il bilancio dell’Unione, dall’altro esso si prefigge altresì l’obiettivo di salvaguardare il rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri.

La procedura predisposta dal Regolamento 2020/2092 riconosce un ruolo centrale alla Commissione, pur rimettendo la decisione finale al Consiglio dell’Unione europea.
In sintesi, qualora la Commissione ritenga che sussistano le condizioni affinché il meccanismo sanzionatorio possa attivarsi, trasmette allo Stato membro interessato una notifica scritta in cui espone gli elementi di fatto e i motivi specifici sui quali ha fondato la propria conclusione e di cui informa il Parlamento europeo e il Consiglio. 

Nel corso di tutta la procedura la Commissione instaura un contraddittorio con lo Stato membro interessato, consentendogli di fornire le informazioni necessarie e formulare le proprie osservazioni. La procedura può concludersi con la presentazione al Consiglio di una proposta di decisione di esecuzione sulle opportune misure da adottare nei confronti dello Stato membro. Spetta, infatti, al Consiglio a maggioranza qualificata adottare la decisione di esecuzione entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione.

I ricorsi di Ungheria e Polonia 

Per comprendere il ritardo nell’azione dell’Unione, è opportuno richiamare le conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 che hanno preceduto l’approvazione del regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2021. 

Im primo luogo, il Consiglio europeo ha informato della volontà della Commissione di elaborare e adottare linee guida relative alle modalità con cui avrebbe applicato il regolamento. I capi di Stato e di governo hanno poi prefigurato la possibilità per gli Stati membri di impugnare il regolamento davanti alla Corte di giustizia, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedendo ulteriormente che, qualora fosse stato introdotto un tale ricorso, le linee guida della Commissione avrebbero dovuto essere messe a punto in seguito alla pronuncia della Corte, in modo da incorporarvi eventuali elementi pertinenti.

Ed infatti, come prevedibile, l’11 marzo 2021 Polonia e Ungheria hanno proposto due ricorsi alla Corte di giustizia al fine di ottenere l’annullamento in toto del Regolamento 2020/2092, innestando, di fatto, un ulteriore rinvio dell’applicazione del Regolamento.

Ad ogni modo, il 16 febbraio scorso, i giudici di Lussemburgo si sono espressi a sfavore di Ungheria e Polonia, respingendo i ricorsi presentati contro il nuovo meccanismo, mentre a marzo la Commissione ha finalmente adottato una serie di orientamenti che illustrano in che modo applicherà il regolamento sulla condizionalità. 

What’s next?

L’attivazione del meccanismo rischia di congelare 7,2 miliardi di sovvenzioni destinati a Budapest dal Fondo per la ripresa e la resilienza.
Il Premier Orbàn ha commentato la decisione della Commissione come una mossa politica sleale destinata a favorire l’opposizione ungherese. 

In ogni caso, l’Ungheria ha adesso il diritto di formulare commenti sulle risultanze legali della Commissione, offrire informazioni complementari e proporre soluzioni per affrontare le presunte violazioni. Se, nonostante tale scambio, la Commissione continuerà a ritenere il bilancio dell’Unione in pericolo, potrà allora proporre il congelamento dei fondi, che dovrà essere però prima approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Ciò rappresenta un’importante differenza rispetto alla procedura dell’articolo 7 del Trattato dell’Unione europea, a cui sia Ungheria che Polonia sono attualmente sottoposte, ma che rimane bloccata a causa del requisito dell’unanimità per l’adozione delle sanzioni.

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