May H. Pham /Commons.wikimedia.org

Tanti auguri Carta di Nizza: ventun anni tra integrazione, diritti e uguaglianza

7 Dicembre 2021

Esattamente ventun anni fa, il 7 dicembre 2000, venne sottoscritta e proclamata la Carta di Nizza. Sembrava trattarsi dell’ennesima dichiarazione di intenti destinata a rimanere un nulla di fatto. Si è rivelata, invero, uno straordinario strumento di integrazione, diritti e uguaglianza. 

La Carta di Nizza – o meglio, ufficialmente, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea riprende in un unico testo i diritti dei cittadini europei e di tutte le persone che si trovino sul territorio dell’Unione, raggruppandoli in sei grandi capitoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. 

Agli occhi di molti potrà sembrare qualcosa di scontato, considerando che si tratta di una lunga lista di diritti civili, politici, economici e sociali tipici del Costituzionalismo moderno [1]. Va precisato, tuttavia, che i diritti non sono sempre stati all’apice dell’agenda europea.

DIRITTI, GRANDI ASSENTI

Come suggerito da molti studiosi [2], i diritti sono da sempre considerati i “grandi assenti” della storia dell’integrazione europea. L’Unione che noi oggi ereditiamo nasce con degli obiettivi di stampo puramente economico. Le sue più grandi conquiste, infatti, sono rappresentate dalla realizzazione di un mercato comune e, per i paesi che partecipano alla c.d. Eurozona, di una moneta unica.

I diritti, la democrazia e l’uguaglianza non sono mai stati all’ordine del giorno nei primi quarant’anni del processo di integrazione europea. Sarà solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, che verrà introdotto il principio per cui l’azione dell’Unione deve essere conforme al rispetto dei diritti fondamentali. E sarà solo il Trattato di Lisbona, nel 2007, ad introdurre l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea (TUE), per cui “l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità̀ umana, della libertà, della democrazia, dell’ugua­glianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani”.

Quale ruolo ha avuto, allora, la Carta dei diritti fondamentali?

LA CARTA COME MEZZO DI INTEGRAZIONE

Non in molti sanno che la Carta di Nizza, nel 2000, venne proclamata come documento meramente politico e simbolico, inidoneo a creare obbligazioni vincolanti [3]. In altre parole, un cittadino non avrebbe mai potuto invocare, davanti ad un giudice, una disposizione contenuta nella Carta a difesa di un proprio diritto.

Questo non è stato sufficiente, tuttavia, ad arrestare l’evoluzione giuridica (e politica) della Carta. Dalla sua approvazione in poi, sono numerosi i casi in cui gli Avvocati Generali della Corte di Giustizia [4] hanno citato la Carta nei loro pareri. Al contempo, addirittura gli stessi giudici della Corte hanno menzionato la Carta in diverse sentenze [5], seppur precisandone la natura di mero strumento accessorio.

Sarà proprio il peso accordatole da giudici e Avvocati Generali, insieme al suo incontestabile valore politico e sociale, a permettere la sua evoluzione. Nel 2007, infatti, il Trattato di Lisbona modificherà l’articolo 6 TUE, prevedendo che “l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. La Carta, dunque, da strumento meramente simbolico viene innalzata a diritto primario, collocandosi al vertice della gerarchia delle fonti dell’ordinamento UE [6].

In conclusione, dunque, è possibile affermare che la Carta ha assolto ad una duplice funzione. Da un lato, essa ha permesso di consolidare il processo di integrazione europea, costituendo la prima raccolta di diritti comuni a tutti i cittadini europei. Dall’altro, essa ha contribuito a rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà nell’Unione europea, nonché l’azione di quest’ultima per la lotta contro ogni forma di discriminazione. Funzione, quest’ultima, tutt’altro che superflua, anche alla luce delle recenti evoluzioni (o involuzioni) di alcuni Stati membri dell’Unione. 

E allora tanti auguri, Carta di Nizza. Perché ci si unisce meglio quando si può essere uguali. 

***

[1] In generale, per Costituzionalismo moderno si intende quell’insieme di dottrine politico-giuridiche che individua le Costituzioni scritte quali mezzi di legittimazione e limitazione del potere politico. Per approfondire, s.v. https://www.treccani.it/enciclopedia/costituzionalismo/.

[2] Sul punto si veda, ad esempio, Weiler, Europe in crisis – on ‘political messianism’, ‘legitimacy’ and the ‘rule of law’, in Singapore Journal of Legal Studies, 2012, p. 248 ss.

[3] L’ordinamento UE è caratterizzato dall’utilizzo di molti soft instruments, ovvero atti privi dell’efficacia vincolante tipica delle norme giuridiche. Tuttavia, è oramai pacifico che anche questa tipologia di atti sia idonea a produrre diversi effetti sul piano pratico. Molti di questi strumenti, poi, seguono il cosiddetto processo di ‘hardening of soft law’: il loro contenuto viene via via percepito come vincolante e, con il tempo, può essere cristallizzato in una norma giuridica in senso stretto. La Carta di Nizza è un esempio concreto di questo fenomeno. 

[4] L’Avvocato Generale (AG) è un professionista giuridico che fornisce ‘Pareri’ indipendenti, nell’ambito della risoluzione dei casi presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

[5] Si veda, ad esempio, la sentenza 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran v Council, causa T-228/02, ECLI:EU:T:2006:384. In questa sentenza la Corte cita più̀ volte l’art. 48 della Carta relativamente al principio di non colpevolezza precisando, tuttavia, che si trattasse (allora) di un atto non vincolante. 

[6] La gerarchia delle fonti sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare con una norma contenuta in una fonte di grado superiore. Al primo livello della gerarchia delle fonti, a livello nazionale, si hanno tipicamente le Costituzioni. Nell’ordinamento UE, invece, il primo posto è occupato dai Trattati (TUE e TFUE) e dalla Carta dei Diritti fondamentali, che insieme costituiscono il c.d. diritto primario. Ne consegue che il diritto dell’Unione (regolamenti, direttive ecc.), così come il diritto degli Stati membri, per essere valido deve essere conforme alle norme di diritto primario.

Previous Story

Tenetevi quella panchina

Next Story

LA CORSA AI MICROCHIP, TRA CARENZA DEL MERCATO E AUTONOMIA STRATEGICA